Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di contratto della HYGAN GmbH - S.r.l.

§ 1 Ambito di applicazione

Le seguenti condizioni generali di contratto sono valide per tutti i contratti stipulati da Hygan S.r.l. con i propri clienti in relazione alla fornitura di prodotti e all'erogazione di servizi connessi (d’ora in poi anche “i prodotti”). Esse sono valide altresì per tutte le relazioni commerciali future a prescindere da un loro richiamo esplicito. Eventuali condizioni generali del cliente non vincolano Hygan S.r.l., a meno che quest’ultima non le abbia esplicitamente approvato con osservanza della forma scritta.

§ 2 Formazione del contratto

(1)       Il contratto si intende concluso al momento della conferma scritta da parte di Hygan S.r.l. dell’ordine effettuato dal cliente, la quale va considerata come una mera proposta contrattuale, oppure al momento in cui Hygan S.r.l. consegna il prodotto ordinato al trasportatore o direttamente al cliente. Il luogo di stipulazione del contratto è convenzionalmente fissato nel luogo della sede legale di Hygan S.r.l.

(2)       L’ordine del cliente è irrevocabile e vincolante per il medesimo.

(3)       I rappresentanti commerciali di Hygan S.r.l. non sono legittimati ad accettare o rendere dichiarazioni giuridicamente vincolanti in nome e per conto di Hygan S.r.l., ed a titolo esemplificativo e non esaustivo i medesimi non sono dotati di poteri rappresentativi ai fini della stipulazione di contratti, del rilascio di dichiarazioni in relazione a termini di consegna, in ordine alla disponibilità ed alle caratteristiche dei prodotti.

§ 3 Condizioni di pagamento

(1)       Salva diversa previsione in forma scritta, il prezzo del prodotto ordinato si determina in base al listino prezzi valido al momento della consegna dello stesso e non ricomprende le spese di imballaggio e di trasporto.

(2)       Salva diversa pattuizione in forma scritta, il termine di pagamento coincide con la data di ricevimento della fattura o documento contabile equivalente emesso da Hygan S.r.l.

(3)       Le modalità di costituzione in mora nonché la determinazione del saggio degli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel pagamento del prezzo sono regolate dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9.10.2002, n. 231, ed è fatto salvo il maggior danno eventualmente patito da Hygan S.r.l.

(4)       Anche nell’ipotesi in cui vengano fatti valere vizi dei prodotti o un livello di qualità inferiore a quello pattuito o invocati controcrediti vantati a qualunque titolo, il cliente è autorizzato a rifiutare il pagamento o ad invocare la compensazione esclusivamente nel caso in cui i controcrediti, i vizi o difetti di qualità siano stati precedentemente accertati in sede giudiziale o riconosciuti come esistenti per iscritto da Hygan S.r.l. Il cliente rinuncia sin d’ora all’esercizio di un eventuale diritto di ritenzione.

§ 4 Condizioni di fornitura

(1)       Salva diversa pattuizione esplicita in forma scritta, la fornitura viene eseguita a rischio del cliente.

(2)       I termini di consegna o altri termini indicati da osservare da Hygan S.r.l. assumono un valore meramente indicativo, salva una diversa pattuizione espressa in forma scritta.

(3)       Se Hygan S.r.l. non fosse in grado di osservare il termine di consegna appositamente concordato per iscritto o qualora dovessero verificarsi ritardi nella fornitura per qualunque motivo, anche se imputabile a Hygan S.r.l., il cliente concede sin d’ora una dilazione congrua di durata quantomeno corrispondente alla metà dell’originario termine di fornitura. Alla scadenza di tale termine di dilazione il cliente può chiedere esclusivamente la risoluzione del contratto. Il cliente rinuncia a far valere il diritto al risarcimento del danno correlato al ritardo nei confronti di Hygan S.r.l.

(4)       Hygan S.r.l. è legittimata ad eseguire consegne ripartite e prestazioni parziali nonché consegne anticipate e pertanto può emettere fatture separate.

§ 5 Garanzia

(1)       Immediatamente dopo la consegna e comunque entro 24 ore il cliente è tenuto a controllare se la fornitura è completa, se si affetta da vizi riconoscibili o presenti danni riconducibili alle condizioni di trasporto, nonché la conformità delle sue caratteristiche qualitative e quantitative alle previsioni contrattuali (in seguito anche “i difetti”). Il cliente è tenuto, a pena di decadenza, a contestare entro e non oltre otto giorni dalla consegna del prodotto eventuali difetti riconoscibili in forma scritta ed in modo circostanziato, con indicazione dei difetti riscontrati e del momento della loro scoperta. L’eventuale restituzione dei prodotti difettosi è consentita unicamente previa approvazione scritta di Hygan S.r.l.

(2)       I difetti non riconoscibili nel corso del controllo successivo alla consegna usando l’ordinaria diligenza osservata nel settore commerciale specifico di Hygan S.r.l. devono essere contestati, a pena di decadenza, senza indugio e comunque entro e non oltre le 24 ore consecutive in forma scritta ed in modo circostanziato, con indicazione dei difetti riscontrati e del momento della loro scoperta.

(3)       Tutte le contestazioni relative ai difetti dei prodotti forniti devono essere indirizzate direttamente all’indirizzo P.E.C. di Hygan S.r.l. I rappresentanti commerciali di Hygan S.r.l. non sono autorizzati ad accettare o rendere dichiarazioni giuridicamente vincolanti in relazione a qualsivoglia forma di garanzia.

(4)       Nel caso in cui Hygan S.r.l. abbia riconosciuto per iscritto un difetto del prodotto derivante da causa ad essa imputabile che era stato tempestivamente contestato in forma scritta dal cliente, la medesima è tenuta a provvedere, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto oppure a concedere la riduzione del prezzo oppure ad optare per la risoluzione del contratto entro un termine congruo di durata quantomeno corrispondente all’originario termine di fornitura.

(5)       Il cliente può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto esclusivamente nell’ipotesi in cui Hygan S.r.l. dovesse rendersi inadempiente agli obblighi di cui al punto precedente.

§ 6 Responsabilità

(1)       È esclusa qualsiasi responsabilità per la fornitura di prodotti offerti gratuitamente da Hygan S.r.l. nonché per eventuali danni occorsi a macchinari o utensili utilizzati per la pulizia oppure alle cose o persone sulle quali vengono applicati o che li utilizzano o con le quali le prestazioni entrino in contatto. La responsabilità di Hygan S.r.l. è comunque limitata ai danni derivanti in via diretta dai prodotti che essa produce e commercializza.

(2)       In ogni caso la responsabilità di Hygan S.r.l. è esclusa per danni che concretizzino un rischio estraneo a quelli esplicitamente contemplati in un’eventuale dichiarazione di garanzia appositamente rilasciata in forma scritta o che per colpa non grave non trovino riscontro nella documentazione di sicurezza che Hygan S.r.l. mette a disposizione del cliente ancor prima della conclusione del contratto.

(3)       Il diritto al risarcimento del danno deve essere fatto valere nei confronti di Hygan S.r.l., a pena di decadenza, entro 1 mese dall’avveramento dell’evento dannoso e dall’emersione del danno conseguente.

(4)       Le limitazioni della responsabilità di Hygan S.r.l. valgono nella stessa estensione per la responsabilità personale dei suoi dipendenti, collaboratori, rappresentanti e di tutti gli altri soggetti della cui opera si avvale.

§ 7 Responsabilità da prodotto

(1)       In caso di rivendita il cliente è obbligato a non modificare i prodotti e gli è inibito di modificare o alterare in qualunque modo le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del prodotto, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo la composizione della sostanza, gli accessori, l’etichettatura, ivi comprese le istruzioni concernenti i rischi per le persone, le cose e l’ambiente, anche nel caso di un uso non appropriato, l’integrità della documentazione accompagnatoria e dell’imballaggio.

(2)       Il cliente è inoltre tenuto a garantire che i prodotti vengano trasportati e conservati a regola d'arte e deve adottare procedure interne effettive affinché il cessionario, l’utilizzatore, il trasportatore, il depositario, ed in particolare il consumatore finale, vengano compiutamente informati in ordine alle caratteristiche del prodotto, ai rispettivi ambiti e modalità di applicazione nonché in merito ai rischi per le persone, le cose ed l’ambiente connessi al suo trattamento in modo coerente allo scopo cui il prodotto è destinato, assicurandone la consapevolezza in ordine alle conseguenze di un suo trattamento difforme. Nell’ipotesi in cui il cliente non ravvisi l’attuazione di un efficace sistema di protezione dell’integrità dei beni giuridici citati prima all’interno della struttura aziendale del terzo, dovrà astenersi dal cedere il prodotto e in ogni caso impedirne la prosecuzione dell’uso e l’ulteriore circolazione sul mercato.

(3)       A pena di decadenza dall’esercizio di qualsivoglia diritto del cliente, in particolare di qualsivoglia responsabilità che sia sorta in correlazione alle modalità di trattamento, alla conservazione, all’uso, alla commistione e combinazione con altri prodotti e dispositivi nonché alle condizioni di cessione, indipendentemente dal titolo, il cliente e tutti i suoi collaboratori sono tenuti ad osservare pedissequamente le istruzioni ed indicazioni contenute nella documentazione di sicurezza, generale e specifica per il singolo prodotto (consegnata al cliente prima della stipulazione del contratto), salvo il doveroso adeguamento d’intesa con Hygan S.r.l. in ipotesi di errori rilevabili di propria iniziativa con l’uso dell’ordinaria diligenza. Il cliente è inoltre obbligato ad assicurare che collaboratori e terzi osservino gli avvertimenti contenuti nel foglio illustrativo dei dati di sicurezza.

(4)       Nell’ipotesi in cui il cliente violi le prescrizioni di cui ai commi precedenti Hygan S.r.l. è esclusa la responsabilità da prodotto di Hygan S.r.l. che sarà comunque legittimata ad esperire azione di regresso nei confronti del cliente al fine di essere tenuta indenne rispetto a tutte le domande di risarcimento del danno fatte valere nei suoi confronti, in sede giudiziale e stragiudiziale, da terzi.

(5)       Al fine di garantire un continuo ed efficace scambio di informazioni lungo l’intera catena di produzione e distribuzione dei prodotti, il cliente è tenuto a segnalare immediatamente tutti i rischi correlati ai prodotti non menzionati nella documentazione di sicurezza, eventuali difetti ed eventi dannosi derivanti dai prodotti, anche se dovessero emergere presso terzi. Se Hygan S.r.l. dovesse procedere al richiamo di prodotti a causa di un loro difetto, il cliente è tenuto a collaborare lealmente con Hygan S.r.l. nonché a adottare le misure ragionevolmente esigibili ai fini di un’efficace tutela degli interessi di quest’ultima, dei cessionari, degli utilizzatori e dell’ambiente.

§ 8 Patto di riservato dominio

Fino al saldo integrale del corrispettivo pattuito o in mancanza di quello risultante dal listino prezzi vigente al momento della consegna, oltre accessori, la proprietà rimane in capo a Hygan S.r.l.

§ 9 Luogo di adempimento, competenza territoriale, diritto applicabile

(1)       Il luogo di adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto è concordemente stabilito presso la sede di Hygan S.r.l. a Leifers (BZ).

(2)       Tutte le controversie, anche relative all’esecuzione o interpretazione derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo, comprese quelle inerenti alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Bolzano. Hygan S.r.l. si riserva la facoltà di adire le autorità giurisdizionali del luogo in cui il cliente ha stabilito la propria sede legale o una sua sede operativa.

(3)       A queste condizioni generali di contratto si applica la legge italiana.

(4)       È esclusa l’applicabilità della Convenzione sulla vendita internazionale di beni (CISG).

§ 10 Disposizioni finali

(1)       Le condizioni generali di contratto valgono anche in caso di risoluzione, recesso o cessazione anticipata del contratto per qualunque causa.

(2)       Qualora una qualsiasi disposizione delle condizioni generali di contratto dovesse, in qualunque momento, risultare o diventare invalida o inattuabile, resta impregiudicata la cogenza di tutte le altre disposizioni. Le clausole invalide o non più attuabili verranno sostituite, con decorrenza retroattiva dal momento della loro intervenuta inapplicabilità, con norme che si avvicinino il più possibile alla loro finalità ed alla cui leale determinazione le Parti si obbligano sin d’ora.

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver letto e compreso e di approvare specificamente i contenuti delle seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di Hygan S.r.l.: § 2 (formazione del contratto), § 3 co. 4 (condizioni di pagamento), § 4 co. 3 (condizioni di consegna), § 5 (garanzia), § 6 (responsabilità), § 7 (responsabilità da prodotto) e § 9 (luogo di adempimento, competenza territoriale, diritto applicabile).